IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  100  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 256
e l'appendice XI al titolo III;
  Vista la legge 11 giugno 2004, n. 146;
  Vista la legge 11 giugno 2004, n. 147;
  Vista la legge 11 giugno 2004, n. 148;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 novembre 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2006;
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art.1.

  1.  Al  comma  1-bis dell'appendice XI - articoli 255-256 al titolo
III del decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo  le  parole:  «Bari  BA"»,  sono  inserite  le  seguenti:
«Barletta - Andria-Trani BT"»;
    b) dopo  le  parole: «Enna EN», sono inserite le seguenti: «Fermo
FM»;
    c) dopo  le  parole:  «Modena  MO"»,  sono  inserite le seguenti:
«Monza-Brianza MB"».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2006

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006

Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 180
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3,  del  testo  unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e' operato il rinvio.
              Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              -   L'art.   87  della  Costituzione,  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
                -  Il  testo  dell'articolo  17,  comma 1, lettera a)
          della   legge   23   agosto   1988,   n.   400  (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale  del  12 settembre  1988,  n.  214,  S.O.  e'  il
          seguente:
              «Art.  17  Regolamenti  - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari».
              Il  testo dell'articolo 100 del decreto legislativo. 30
          aprile  1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O. e' il
          seguente:
              Art.  100 Targhe di immatricolazione degli autoveicoli,
          dei motoveicoli e dei rimorchi. - 1. Gli autoveicoli devono
          essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa
          contenente i dati di immatricolazione.
              2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di
          una targa contenente i dati di immatricolazione.
              3.  I  rimorchi  devono  essere  muniti  di  una  targa
          posteriore contenente i dati di immatricolazione.
              4.  I  rimorchi  e  i  carrelli  appendice, quando sono
          agganciati   ad   una   motrice,   devono   essere   muniti
          posteriormente   di  una  targa  ripetitrice  dei  dati  di
          immatricolazione della motrice stessa.
              5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
          caratteristiche rifrangenti.
              6.
              7.   Nel   regolamento  sono  stabiliti  i  criteri  di
          definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e
          di riconoscimento.
              8.  Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal
          regolamento,  l'intestatario  della  carta  di circolazione
          puo'  chiedere,  per  le  targhe  di cui ai commi 1 e 2, ai
          costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma
          1,  e  con  le  modalita'  stabilite dal Dipartimento per i
          trasporti    terrestri,    una    specifica    combinazione
          alfanumerica.  Il competente ufficio del Dipartimento per i
          trasporti   terrestri,   dopo   avere   verificato  che  la
          combinazione  richiesta  non  sia  stata  gia'  utilizzata,
          immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione.
          Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto
          Poligrafico  dello  Stato  nel termine di trenta giorni dal
          rilascio  della carta di circolazione. Durante tale periodo
          e'  consentita  la circolazione ai sensi dell'articolo 102,
          comma 3.
              9.  Il  regolamento  stabilisce per le targhe di cui al
          presente articolo:
                a) i   criteri   per   la   formazione  dei  dati  di
          immatricolazione;
                b) la collocazione e le modalita' di installazione;
                c) le   caratteristiche   costruttive,  dimensionali,
          fotometriche,  cromatiche  e  di  leggibilita',  nonche'  i
          requisiti di idoneita' per l'accettazione.
              10.   Sugli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi  e'
          vietato  apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano
          creare equivoco nella identificazione del veicolo.
              11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4
          e  9,  lettera b)  e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
              12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non
          propria   o   contraffatta   e'   punito  con  la  sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 1.693 a
          euro 6.774.
              13.  Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da euro 21 a euro 85.
              14.  Chiunque  falsifica,  manomette  o  altera  targhe
          automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
          alterate e' punito ai sensi del codice penale.
              15.  Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva
          la  sanzione  amministrativa  accessoria  del  ritiro della
          targa   non   rispondente   ai   requisiti  indicati.  Alle
          violazioni   di  cui  al  comma  12  consegue  la  sanzione
          accessoria  del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
          di  reiterazione  delle  violazioni, la sanzione accessoria
          della  confisca  amministrativa  del veicolo. La durata del
          fermo  amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui
          tale  sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro
          della targa.
              Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del
          titolo VI».
              - Il testo dell'articolo 256 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di
          esecuzione  e  di  attuazione del nuovo codice della strada
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
          303, S.O. e' il seguente:
              Art. 256. (Art. 100 cod. str.) Definizione delle targhe
          di  immatricolazione, ripetitrici, e di riconoscimento. 1/2
          2.  Targhe  (Artt.  100-102 codice della strada). - 1. Agli
          effetti  del  presente  regolamento,  si definiscono targhe
          d'immatricolazione:
                a) quelle  posteriori ed anteriori degli autoveicoli,
          di cui all'articolo 100, comma 1, del codice;
                b)   quelle   posteriori   dei   rimorchi,   di   cui
          all'articolo 100, comma 3, del codice;
                c) quelle   posteriori   dei   motoveicoli,   di  cui
          all'articolo 100, comma 2, del codice;
                d) quelle    posteriori   delle   macchine   agricole
          semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del codice;
                e)  quelle  posteriori  dei rimorchi agricoli, di cui
          all'articolo 113, comma 3, del codice;
                f) quelle   posteriori   delle   macchine  operatrici
          semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice;
                g)   quelle   posteriori  delle  macchine  operatrici
          trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.
              2. Si definiscono targhe ripetitrici:
                a) quelle  contenenti  i dati di immatricolazione dei
          veicoli    trainanti,   di   cui   devono   essere   muniti
          posteriormente  i  rimorchi ed i carrelli appendice durante
          la  circolazione,  di  cui  all'articolo  100, comma 4, del
          codice;
                b) quelle  contenenti  i dati di immatricolazione dei
          veicoli    trainanti,   di   cui   devono   essere   muniti
          posteriormente   le   macchine  agricole  trainate,  quando
          ricorrono  le  condizioni previste dall'articolo 113, comma
          2, del codice;
                c) quelle  contenenti  i dati di immatricolazione dei
          veicoli    trainanti,   di   cui   devono   essere   munite
          posteriormente  le  macchine  operatrici  trainate,  di cui
          all'articolo 114, comma 4, del codice.
              3.
              4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
                a) quelle  di cui devono essere munite le autovetture
          e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131,
          comma 2, del codice;
                b) quelle   di   cui   devono   essere   muniti   gli
          autoveicoli,   i   motoveicoli   ed   i   rimorchi  di  cui
          all'articolo 134, comma 1, del codice;
                c) i  contrassegni  di identificazione, di cui devono
          essere  muniti  i  ciclomotori  ai  sensi dell'articolo 97,
          comma 1, del codice.
              4-bis.    Fermo    restando    che    anche   ai   fini
          dell'applicazione  delle  sanzioni  previste  dall'articolo
          100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli
          stabiliti  nell'appendice  XII,  alle targhe e' aggiunta la
          sigla  di  identificazione  della provincia, come riportata
          nell'appendice XI al presente titolo.
              L'appendice  XI del citato decreto del Presidente della
          Repubblica  495  del  1992  reca:  «Sigle di individuazione
          degli   uffici   provinciali  della  M.C.T.C.  e  sigle  di
          individuazione delle province».
              La  legge  11  giugno  2004, n. 146, (Istituzione della
          provincia  di  Monza  e  della Brianza) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2004, n. 138.
              La  legge  11  giugno  2004, n. 147, (Istituzione della
          provincia  di Fermo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          15 giugno 2004, n. 138.
              La  legge  11  giugno  2004, n. 148, (Istituzione della
          provincia  di  Barletta-Andria-Trani)  e'  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2004, n. 138.
          Note all'art. 1.
              - Il testo del comma 1-bis dell'appendice XI - articoli
          255  e 256, titolo III del decreto del citato d.P.R. n. 495
          del  1992, come modificato dal decreto qui pubblicato e' il
          seguente:

          Appendice  XI - Articoli 255 e 256 (Sigle di individuazione
          degli   uffici   provinciali  della  M.C.T.C.  e  sigle  di
                        individuazione delle province)

              1-bis.  Le  sigle di individuazione delle province sono
          le seguenti:
    Agrigento                 |AG
    Alessandria               |AL
    Ancona                    |AN
    Aosta                     |AO La O e' sormontata dallo stemma
    Arezzo                    |AR
    Ascoli Piceno             |AP
    Asti                      |AT
    Avellino                  |AV
    Bari                      |BA
    Barletta-Andria-Trani     |BT
    Belluno                   |BL
    Benevento                 |BN
    Bergamo                   |BG
    Biella                    |BI
    Bologna                   |BO
    Bolzano                   |BZ La Z e' sormontata dallo stemma
    Brescia                   |BS
    Brindisi                  |BR
    Cagliari                  |CA
    Caltanissetta             |CL
    Campobasso                |CB
    Caserta                   |CE
    Catania                   |CT
    Catanzaro                 |CZ
    Chieti                    |CH
    Como                      |CO
    Cosenza                   |CS
    Cremona                   |CR
    Crotone                   |KR
    Cuneo                     |CN
    Enna                      |EN
    Fermo                     |FM
    Ferrara                   |FE
    Firenze                   |FI
    Foggia                    |FG
    Forli' Cesena             |FC
    Frosinone                 |FR
    Genova                    |GE
    Gorizia                   |GO
    Grosseto                  |GR
    Imperia                   |IM
    Isernia                   |IS
    L'Aquila                  |AQ
    La Spezia                 |SP
    Latina                    |LT
    Lecce                     |LE
    Lecco                     |LC
    Livorno                   |LI
    Lodi                      |LO
    Lucca                     |LU
    Macerata                  |MC
    Mantova                   |MN
    Massa Carrara             |MS
    Matera                    |MT
    Messina                   |ME
    Milano                    |MI
    Modena                    |MO
    Monza-Brianza             |MB
    Napoli                    |NA
    Novara                    |NO
    Nuoro                     |NU
    Oristano                  |OR
    Padova                    |PD
    Palermo                   |PA
    Parma                     |PR
    Pavia                     |PV
    Perugia                   |PG
    Pesaro e Urbino           |PU
    Pescara                   |PE
    Piacenza                  |PC
    Pisa                      |PI
    Pistoia                   |PT
    Pordenone                 |PN
    Potenza                   |PZ
    Prato                     |PO
    Ragusa                    |RG
    Ravenna                   |RA
    Reggio Calabria           |RC
    Reggio Emilia             |RE
    Rieti                     |RI
    Rimini                    |RN
    Roma                      |Roma
    Rovigo                    |RO
    Salerno                   |SA
    Sassari                   |SS
    Savona                    |SV
    Siena                     |SI
    Siracusa                  |SR
    Sondrio                   |SO
    Taranto                   |TA
    Teramo                    |TE
    Terni                     |TR
    Torino                    |TO
    Trapani                   |TP
    Trento                    |TN La N e' sormontata dallo stemma
    Treviso                   |TV
    Trieste                   |TS
    Udine                     |UD
    Varese                    |VA
    Venezia                   |VE
    Verbano Cusio Ossola      |VB
    Vercelli                  |VC
    Verona                    |VR
    Vibo Valenzia             |VV
    Vicenza                   |VI
    Viterbo                   |VT}